REGOLAMENTO ADESIONI COLLETTIVE

  • Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

    • 1.1.
      Il presente Regolamento reca le disposizioni di funzionamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita (nel prosieguo, per brevità, “Fondo”), avuto riguardo alle adesioni collettive.
  • Art. 2. MODALITÀ DI ADESIONE

    • 2.1.
      Possono aderire al Fondo, su richiesta, le entità giuridiche, quali aziende, associazioni o altre collettività in genere (d’ora in poi, per brevità, convenzionalmente denominate “datore”), che intendano rendere i dipendenti - ed eventualmente i loro familiari - fruitori delle prestazioni erogate dal Fondo stesso, secondo i Piani Sanitari, che esso annualmente approva. L’adesione è attuata dal datore, il quale, previa sottoscrizione di apposito accordo collettivo aziendale, ovvero attraverso l’adozione di specifico regolamento (d’ora in poi, per brevità, unitariamente, la “fonte collettiva”), attribuisce ai dipendenti e, eventualmente, ai loro familiari, le diverse tipologie di prestazioni di carattere sanitario integrativo offerte dal Fondo.
    • 2.2.
      L’adesione del datore può avvenire esclusivamente a beneficio di una collettività di lavoratori individuata in una o più categorie omogenee e, comunque, senza alcuna preventiva selezione del rischio. Per collettività si intende un numero di lavoratori non inferiore a due.
    • 2.3.
      L’adesione al Fondo interviene a tempo indeterminato e non è suscettibile di essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto al recesso.
    • 2.4.
      Il Fondo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di respingere la richiesta di adesione.
    • 2.5.
      Ricorrendo la fattispecie di cui al comma che precede, il Fondo restituisce la contribuzione e ogni altro importo eventualmente incassato, senza riconoscere interesse alcuno.
    • 2.6.
      Il datore comunica, tramite il sito internet del Fondo e con le modalità ivi previste, i dati anagrafici di ciascun lavoratore assistito e quelli dei componenti del nucleo familiare, a cui sia eventualmente estesa la copertura, ai sensi dell’art. 4.
    • 2.7.
      L’adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Fondo stesso ne comunica al datore l’accettazione. Detta comunicazione interviene immediatamente dopo che siano pervenuti al Fondo i dati anagrafici dei lavoratori assistiti, ai sensi del comma che precede, salvo quanto diversamente disposto dalla fonte collettiva, previo accordo preventivo tra datore e Fondo.
    • 2.8.
      L’assistenza dei lavoratori e, se del caso, dei loro nuclei familiari, decorre, in via ordinaria, dalla data di adesione, come contemplata dal comma che precede, ovvero, su espressa indicazione del datore, dal giorno fissato dalla fonte collettiva dell’adesione.
    • 2.9.
      Per i lavoratori assunti successivamente all’inizio dell’assistenza della collettività, la copertura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al Fondo dei dati anagrafici di ciascun interessato.
    • 2.10.
      Il datore è tenuto a comunicare tempestivamente al Fondo ogni variazione dei dati relativi ai lavoratori assistiti e, se del caso, ai rispettivi nuclei familiari.
    • 2.11.
      Il datore è tenuto al versamento al Fondo dei contributi e di ogni altra somma dovuta per ogni dipendente assistito e relativo nucleo familiare, se beneficiario di prestazioni, sino a che non comunichi il venir meno del rapporto di lavoro.
  • Art. 3. ASSISTITI

    • 3.1.
      Il Fondo assiste i dipendenti del datore e, se richiesto, i rispettivi nuclei familiari (di seguito per brevità anche gli “Assistiti”), secondo le previsioni della fonte collettiva dell’adesione.
    • 3.2.
      La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, determina, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica, il termine dell’obbligo contributivo al Fondo e del correlativo diritto alle prestazioni.
    • 3.3.
      Il venir meno del diritto alle prestazioni da parte del lavoratore comporta l’analoga contestuale cessazione nei riguardi dei componenti del nucleo familiare, se assistiti.
  • Art. 4. NUCLEO FAMILIARE

    • 4.1.
      È facoltà della fonte collettiva dell’adesione disporre l’estensione delle prestazioni del Fondo ai componenti il nucleo familiare del lavoratore, con versamento della relativa contribuzione. Per nucleo familiare si intende, in via ordinaria - e salvo quanto diversamente disposto dalla fonte collettiva, previo accordo preventivo tra il datore ed il Fondo -:
      • il coniuge;
      • il convivente more uxorio (coppia di fatto) da almeno un anno prima dell’inizio della copertura sanitaria;
      • i figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due coniugi/conviventi e sino al compimento del 26° anno di età, ove non totalmente inabili.
    • 4.2.
      La condizione di soggetto facente parte del nucleo familiare del lavoratore secondo le previsioni del comma che precede è verificata dal datore, che la certifica al Fondo con il versamento dell’inerente contribuzione.
    • 4.3.
      L’assistenza del lavoratore e, eventualmente, del suo nucleo familiare ha la durata prevista dalla fonte collettiva dell’adesione. Il lavoratore non può vantare nei confronti del Fondo alcun diritto all’assistenza né per se stesso, né per il nucleo familiare, qualora il datore receda dall’adesione al Fondo stesso o ne sia escluso ai sensi dell’ art. 11, comma 4, ovvero essa non sia più prevista dall’inerente fonte collettiva.
  • Art. 5. DURATA DELL’ADESIONE AL FONDO - RECESSO - EVENTUALE RIADESIONE

    • 5.1.
      È facoltà del datore recedere dall’adesione al Fondo, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno. Il recesso va comunicato con lettera raccomandata A/R, da far pervenire al Fondo stesso entro il termine perentorio del 31 ottobre dell’anno precedente.
    • 5.2.
      Il recesso è ostativo all’accoglimento di una successiva richiesta di nuova adesione al Fondo, salvo casi di assoluta eccezionalità, da valutare ad opera del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.
  • Art. 6. ESCLUSIONE DALLE PRESTAZIONI DEL FONDO

    • 6.1.
      Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, fatto salvo il diritto all’esercizio delle eventuali azioni davanti alle competenti autorità giurisdizionali, dispone l’esclusione dalle prestazioni per il dipendente beneficiario e/o per i suoi familiari in caso di comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede del dipendente beneficiario stesso e/o dei suoi familiari nei rapporti con il Fondo medesimo, informandone contestualmente il datore.
    • 6.2.
      L’esclusione di cui al comma che precede è notificata all’assistito dipendente e al datore mediante lettera raccomandata A.R. .
    • 6.3.
      L’esclusione dalle prestazioni può essere impugnata dall’interessato, entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, con istanza trasmessa al Fondo con lettera raccomandata A/R. Sull’istanza il Fondo si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento.
  • Art. 7. PERIODI DI CARENZA

    • 7.1.
      Tutte le prestazioni previste nei singoli Piani Sanitari, ad eccezione di quanto disciplinato nel successivo comma, sono riconosciute dal Fondo agli Assistiti solo se riferite a sinistri verificatisi a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di decorrenza della copertura ed in presenza di regolarità contributiva.
    • 7.2.
      La prestazione prevista in caso di perdita di autosufficienza (Long Term Care - LTC), secondo le definizioni specifiche dei Piani Sanitari, è riconosciuta dal Fondo agli Assistiti solo se l’insorgere dello stato di non autosufficienza si manifesta, per la prima volta, dopo 6 mesi dalla data di decorrenza della copertura ed in presenza di regolarità contributiva. Il periodo di carenza di cui al presente comma non opera in caso di perdita di autosufficienza a seguito di infortunio.
    • 7.3.
      I periodi di carenza indicati nei precedenti commi, come specificato nei Piani Sanitari, possono essere esclusi (e/o la loro durata derogata), dalla fonte collettiva, previo accordo tra datore e Fondo.
  • Art. 8. SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ASSENZE PRIVE DI RETRIBUZIONE PIENA

    • 8.1.
      Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze, a qualsiasi titolo intervenute, senza diritto all’ordinario trattamento retributivo pieno (100%) – quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle verificatesi per aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia, sospensioni dal lavoro, cassa integrazione guadagni - per un periodo continuativo pari o superiore ad un mese, il diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione, sono sospesi, salvo che la fonte collettiva dell’adesione non disponga la continuità di attribuzione al Fondo dell’ordinaria contribuzione piena.
    • 8.2.
      La sospensione di prestazioni e contribuzione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale si determinano le condizioni di cui al comma che precede. Il ripristino del diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione riprendono dal primo giorno del mese in cui il trattamento retributivo torna ad essere pieno.
    • 8.3.
      Il datore comunica al Fondo, tramite il sito internet del Fondo stesso gli eventi considerati dai commi che precedono.
  • Art. 9. CONTRIBUZIONE

    • 9.1.
      Il datore deve versare trimestralmente, in via posticipata, i contributi dovuti, secondo le previsioni dei Piani Sanitari scelti.
    • 9.2.
      Il versamento trimestrale di cui al comma che precede comprende il rateo del contributo relativo ai lavoratori assistiti e, eventualmente, al nucleo familiare, nonché il rateo del contributo della quota di partecipazione, di cui all’art. 10.
    • 9.3.
      Il versamento va effettuato tramite SDD o bollettino bancario entro l’ultimo giorno del mese di ciascun trimestre di riferimento (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre). Per trimestri si intendono i periodi: gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre – dicembre.
    • 9.4.
      Nel mese del versamento, il datore deve controllare nell’area riservata di sua pertinenza del sito internet del Fondo la distinta contabile ed apportare le eventuali modifiche anagrafiche non ancora effettuate.
    • 9.5.
      Il Fondo, in caso di inesattezza, incompletezza o omissione del versamento, interessa tempestivamente il datore ai fini della relativa regolarizzazione. Trascorsi 10 giorni dalla data in cui va effettuato il versamento, ove ne perduri l’inesattezza, l’incompletezza o l’omissione, il Fondo stesso sospende l’erogazione di tutte le prestazioni.
  • Art. 10. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

    • 10.1.
      Il datore, oltre al versamento dei contributi previsti dal Piano Sanitario scelto, deve annualmente corrispondere una quota di partecipazione per ciascun lavoratore fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, unitamente alle modalità di corresponsione.
  • Art. 11. RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – ESCLUSIONE DEL DATORE DAL FONDO

    • 11.1.
      L’erogazione delle prestazioni è condizionata alla regolarità e continuità dei versamenti contributivi.
    • 11.2.
      In caso di ritardo nel versamento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni è sospesa fino ad avvenuta regolarizzazione contributiva, nei termini di cui all’art. 9, comma 5.
    • 11.3.
      L’erogazione delle prestazioni è ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione.
    • 11.4.
      Il ritardato pagamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di oltre un trimestre comporta la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo dell’esclusione del datore e, conseguentemente, anche la cessazione dell’assistenza di tutti i suoi dipendenti e loro familiari, fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi pregressi dovuti. Il Fondo si riserva la facoltà di informare i dipendenti assistiti dell’esclusione dal Fondo del datore.
    • 11.5.
      Il datore che, successivamente all’esclusione, intenda essere riammesso al Fondo deve formulare una specifica domanda, che il Consiglio di Amministrazione valuta, fissando termini e modalità dell’eventuale riammissione.
  • Art. 12. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODIFICA O CANCELLAZIONE DI PIANI SANITARI

    • 12.1.
      Le prestazioni del Fondo hanno carattere integrativo del Servizio sanitario nazionale/Servizi sanitari regionali e sono riconosciute agli Assistiti sulla base di idonea documentazione per prestazioni sanitarie rilasciate da medici e/o strutture sanitarie abilitati all’esercizio della professione e operanti in qualsiasi parte del mondo.
    • 12.2.
      Il Fondo riconosce esclusivamente le prestazioni tassativamente elencate nei Piani Sanitari.
    • 12.3.
      L’erogazione delle prestazioni interviene con le modalità e i limiti previsti dai Piani Sanitari.
    • 12.4.
      Il diritto alle prestazioni in forma di rimborso è subordinato alla condizione che, nel momento in cui la spesa sanitaria da corrispondere sia effettuata, l’interessato risulti assistito dal Fondo, fermo restando il disposto dell’art. 7. La documentazione relativa alle richieste di rimborso (fatture, ricevute) nonché la documentazione sanitaria (cartella clinica, referti, ecc.), vanno inviate al Fondo secondo le modalità indicate nelle disposizioni operative riportate sul sito internet del Fondo stesso.
    • 12.5.
      Il diritto all’erogazione della prestazione Long Term Care è subordinato alla condizione che, nel momento in cui si verifichi la condizione di non autosufficienza, l’interessato risulti assistito dal Fondo, fermo restando il disposto dell’art. 7. La documentazione relativa va inviata al Fondo secondo le modalità indicate nelle disposizioni operative riportate sul sito internet del Fondo stesso.
    • 12.6.
      Le richieste di prestazioni vanno trasmesse, direttamente dal dipendente assistito, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni operative dei Piani Sanitari.
    • 12.7.
      Le richieste di prestazioni inviate oltre il termine massimo previsto non sono procedibili.
    • 12.8.
      La richiesta di prestazioni a favore dei componenti del nucleo familiare va effettuata dal dipendente assistito, a cui è attribuito il rimborso del caso.
    • 12.9.
      Il Fondo ha facoltà, sia preventivamente sia successivamente all’erogazione delle prestazioni, di eseguire controlli amministrativi nei confronti del datore, nonché controlli amministrativi e sanitari nei confronti degli assistiti, verso questi ultimi anche mediante visite da parte di medici incaricati. Il rifiuto dei controlli determina la decadenza dal diritto all’erogazione delle prestazioni, ovvero l’avvio da parte del Fondo di tutte le iniziative per il rimborso di quanto eventualmente erogato.
    • 12.10.
      Le richieste non attinenti alla liquidazione di prestazioni devono essere inoltrate al Fondo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuto il fatto oggetto di richiesta.
    • 12.11.
      Il Fondo ha facoltà di modificare o cancellare uno o più Piani Sanitari, purché con preavviso scritto da inviarsi al datore entro il 30 settembre dell’ultimo anno di applicazione del Piano Sanitario medesimo, che resta comunque operativo fino al 31 dicembre successivo all’invio del preavviso.
  • Art. 13. CONTACT CENTER E PORTALE DEL FONDO

    • 13.1.
      Il Fondo rende disponibile un servizio di informazioni e di gestione interattiva delle posizioni anagrafico-contributive, nonché la tracciatura dello stato pratica di rimborso, mediante il proprio sito internet: www.postevitafondosalute.it.
    • 13.2.
      Il Fondo rende disponibile un servizio di Contact Center con supporto operatore e con supporto automatizzato negli orari senza presidio umano.
  • Art. 14. GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

    • 14.1.
      Il Fondo eroga le prestazioni indicate nei relativi Piani Sanitari facendo ricorso al sistema assicurativo, se del caso anche in regime di coassicurazione, mediante la stipula di convenzioni con compagnie autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa (di seguito, per brevità, le “Compagnie”).
    • 14.2.
      Le Compagnie possono anche essere delegate allo svolgimento di determinate attività, ivi comprese anche quelle indicate nell’art. 12.9, secondo le decisioni adottate dal Fondo.
    • 14.3.
      Eventuali reclami inerenti alle liquidazioni delle prestazioni (ivi incluse successive richieste di verifica e/o di revisione) vanno inoltrati alle relative Compagnie, secondo le modalità previste da queste ultime e pubblicate anche sul sito internet del Fondo.
    • 14.4.
      Ogni diritto relativo alla valutazione delle prestazioni e alla loro liquidazione a favore degli Assistiti deriva esclusivamente dai contratti assicurativi stipulati dal Fondo con le Compagnie, in adempimento alle proprie finalità. Le Compagnie restano pertanto integralmente responsabili dell’erogazione delle prestazioni previste nei Piani Sanitari, rimanendo esclusa, per qualsiasi titolo, ogni responsabilità del Fondo medesimo.
  • Art. 15. FORO COMPETENTE

    • 15.1.
      Qualsiasi controversia, relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento è devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
  • Art. 16. INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

    • 16.1.
      Gli Assistiti, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), rilasciano il consenso a che tutti i dati personali anche sensibili (a titolo esemplificativo: anagrafici, postali, telefonici, fiscali, prestazioni sanitarie erogate, cartella clinica, referti, stato di salute, regolarità dei versamenti, domiciliazione bancaria, etc.) siano registrati nella banca dati del Fondo e utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto con il Fondo stesso e per l’assolvimento degli obblighi di legge.
    • 16.2.
      16.2. Gli Assistiti prestano inoltre consenso a che i dati personali e sensibili siano comunicati a soggetti terzi nei seguenti casi:
      • soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Fondo (a titolo esemplificativo: gestione servizi informativi e di prenotazione delle prestazioni, gestione e liquidazione dei rimborsi per prestazioni sanitarie, contabilità, bilanci, questioni fiscali, versamento contributi, etc.);
      • società incaricate dal Fondo per la gestione in tutto o in parte di servizi inerenti all’offerta dell’assistenza sanitaria;
      • Compagnie che assicurano e gestiscono i rischi connessi con le prestazioni del Fondo;
      • medici consulenti;
      • istituti bancari e servizio postale;
      • tutte le fattispecie previste dalla legge.
    • 16.3.
      Gli Assistiti hanno diritto di conoscere la natura ed il trattamento dei dati che li riguardano. Hanno inoltre diritto di richiedere ed ottenere la cancellazione dei dati, di ottenerne la trasformazione in forma anonima ove possibile, od il blocco dei dati tratti in violazione della legge ed opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
    • 16.4.
      Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati o che ne vengano a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, gli Assistiti possono rivolgersi al Presidente del Fondo.
    • 16.5.
      Gli Assistiti sciolgono dal segreto professionale i medici chirurghi-odontoiatri, il personale paramedico ed amministrativo, i quali li hanno tenuti in cura o hanno compiuto atti o azioni relative.
    • 16.6.
      L’assenza del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali comporta, tra l’altro, l’impossibilità di dar corso alle prestazioni richieste e, in particolare, di far effettuare i pagamenti in forma diretta alle strutture sanitarie convenzionate.

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