LO STATUTO

  • TIT. I - DISPOSIZIONI GENERALI

    • Articolo 1 – Costituzione, sede, durata, natura giuridica

      • 1.
        Per iniziativa di Poste Vita S.p.A. (di seguito, per brevità, "Fondatore") è costituito il "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA POSTEVITA" (nel prosieguo, per brevità, "Fondo" o "Ente").
      • 2.
        Il "Fondo" ha sede in Roma, all’indirizzo di volta in volta fissato dal Consiglio di Amministrazione, opera a tempo indeterminato ed esplica la propria attività nel territorio della Repubblica Italiana, nel cui ambito può istituire sedi secondarie e uffici.
      • 3.
        L’"Ente" riveste natura giuridica di fondazione ed è vigilato ai sensi di legge.
    • Articolo 2 – Finalità

      • 1.
        Il "Fondo", privo di fini di lucro, intende assicurare, in favore dei soggetti che ad esso fanno riferimento tramite adesione collettiva o individuale, sia prestazioni di assistenza sanitaria integrativa sia altre provvidenze, variamente articolate, alle prime connesse, in conformità alle disposizioni di legge in materia di assistenza sanitaria complementare e alla correlata normativa fiscale, tempo per tempo vigenti.
      • 2.
        L'"Ente", per il perseguimento degli scopi istituzionali, tra l'altro:
        • compie studi ed indagini nel settore assistenziale sanitario, curando anche il mantenimento di collegamenti di carattere internazionale;
        • definisce diversi piani di assistenza sanitaria integrativa e di altre provvidenze, determinandone le modalità di realizzazione;
        • individua standard qualitativi per l'erogazione e la connessa gestione amministrativa delle prestazioni assistenziali sanitarie integrative e delle altre provvidenze;
        • ricerca strutture sanitarie, pubbliche e private, rispondenti agli standard individuati;
        • può costituire, direttamente o indirettamente, una rete di convenzionamenti con le strutture di cui alla linea che precede;
        • può sviluppare iniziative di medicina preventiva;
        • ricerca, avvalendosi, se del caso, del supporto di operatori specializzati, polizze assicurative, onde disporre delle migliori coperture sanitarie complementari, nonché, di Long Terme Care (di seguito, per brevità, "LTC"), temporanee caso morte, infortuni professionali ed extra professionali.
      • 3.
        Il "Fondo", onde conseguire gli scopi istituzionali, sviluppa un'idonea struttura organizzativa e pone in essere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna, ivi compreso il compimento di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti degli aderenti e del pubblico in generale), compresi l'accensione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi tipo e il prestare, senza carattere di professionalità, garanzie anche reali.
      • 4.
        Il "Fondo" non può in nessun caso assumere direttamente rischi di qualsivoglia natura e genere né porre in essere alcuna iniziativa, per la realizzazione della quale preventivamente non disponga delle necessarie coperture economiche.
  • TIT. II - PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

    • Articolo 3 – Patrimonio

      • 1.
        La dotazione patrimoniale dell’"Ente" è costituita dai beni assegnatigli dal "Fondatore" all’atto della costituzione, nonché da ogni altro cespite che ad esso pervenga, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.
      • 2.
        L’"Ente" può ricevere beni di proprietà di terzi in comodato, anche di lungo periodo.
      • 3.
        Il patrimonio si articola nel fondo di dotazione e nel fondo di gestione, di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5.
    • Articolo 4 – Fondo di dotazione

      • 1.
        Il fondo di dotazione è costituito da:
        • conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, od altre utilità, da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dal "Fondatore", da partecipanti o terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con questa espressa finalità;
        • beni mobili ed immobili che pervengano all’"Ente" a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da esso a tal fine direttamente acquistati, ai sensi di Statuto;
        • elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa del fondo di dotazione;
        • contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con specifico vincolo incrementativo del fondo di dotazione;
        • rendite non utilizzate, che siano destinate, da apposita deliberazione consiliare, ad accrescere il fondo di dotazione;
        • cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui all’art. 5, vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione, previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
      • 2.
        L’"Ente" deve curare di salvaguardare nel tempo l’integrità del fondo di dotazione.
      • 3.
        Qualsiasi apporto economico che pervenga all’"Ente" privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, va imputato in via automatica al fondo di gestione, contemplato dall’art. 5.
    • Articolo 5 - Fondo di gestione

      • 1.
        Il fondo di gestione è costituito da:
        • rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio dell’"Ente", compresi quelli derivanti dai cespiti facenti parte del fondo di dotazione, e dalle attività da esso svolte;
        • apporti periodici degli Aderenti collettivi e degli Aderenti individuali;
        • ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
        • apporti dello Stato, dell’Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati;
        • apporti una tantum del "Fondatore";
        • fondi destinati dall’Unione Europea ad attività di tutela sanitaria;
        • donazioni o lasciti testamentari;
      • 2.
        Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell’"Ente" e per la realizzazione degli scopi istituzionali.
    • Articolo 6 - Investimento delle risorse

      • 1.
        Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le disponibilità del fondo di gestione, sono investite, direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.
    • Articolo 7 – Esercizio finanziario

      • 1.
        L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
      • 2.
        Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
      • 3.
        Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il bilancio è sottoposto a certificazione contabile.
  • TIT. III - ORGANI E LORO COMPETENZE

    • Articolo 8 - Organi

      • 1.
        Sono Organi del "Fondo":
        • il Consiglio di Amministrazione
        • il Presidente
        • il Presidente d’onore (eventuale)
        • il Direttore
        • il Collegio dei Revisori dei Conti
        • il Comitato di Esperti
      • 2.
        Gli Organi previsti dal comma precedente sono supportati e si avvalgono delle strutture organizzative dell’"Ente" e/o di quelle eventualmente messe a disposizione dal "Fondatore".
      • 3.
        Il "Fondo" può giovarsi del Comitato di Esperti di cui all’art. 20, quale elemento di supporto nell’attività scientifica e sociale svolta.
    • Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

      • 1.
        L’"Ente" è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
      • 2.
        Il Consiglio di Amministrazione è formato dai nominativi scelti dal "Fondatore", in sede di atto costitutivo e da quelli tempo per tempo da lui indicati alla scadenza di ciascun mandato.
      • 3.
        Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha una durata di tre anni, salvo revoca per gravi motivi.
      • 4.
        All’occorrenza, il Consiglio d'Amministrazione integra nel tempo la propria composizione con la cooptazione di nuovi membri, indicati dal "Fondatore", i quali restano in carica sino allo spirare del mandato degli altri.
    • Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione requisiti di partecipazione – remunerazione

      • 1.
        I membri del Consiglio di Amministrazione debbono vantare i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità richiesti dalla legge per far parte di analogo organismo in una società per azioni.
      • 2.
        Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spettano compensi; può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute inerenti alla carica, previa esibizione di idonea documentazione.
    • Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione: competenze.

      • 1.
        Compete al Consiglio di Amministrazione compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria gestione dell’"Ente", secondo gli indirizzi fissati dallo Statuto.
      • 2.
        In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
        • elegge, su indicazione del "Fondatore", il Presidente, allorquando venga meno, per qualsiasi causa, il nominativo scelto in sede di atto costitutivo;
        • coopta nuovi membri, secondo necessità, ai sensi dell’art. 9, comma 4;
        • nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, fissandone il compenso previa acquisizione di preventive indicazioni da parte del "Fondatore";
        • fa luogo all’accettazione di beni e di ogni altro cespite che pervenga a titolo gratuito all’"Ente";
        • delibera ogni atto necessario od opportuno circa la gestione del patrimonio dell’"Ente" e qualsiasi atto connesso o collegato;
        • approva il bilancio, ai sensi dell’art. 7, sottoponendolo a revisione contabile, qualora lo ritenga opportuno;
        • sovraintende alla corretta tenuta della contabilità e alla regolarità amministrativa degli atti;
        • nomina il Direttore, di cui all’art. 17, fissandone il compenso, la tipologia di rapporto da intrattenere con l’"Ente" e la durata;
        • valuta l’opportunità di giovarsi del supporto del Comitato di Esperti, di cui all’art. 20 e ne designa i componenti, stabilendo i compensi professionali per l’attività svolta;
        • assume ogni determinazione necessaria od opportuna per l’attività e lo sviluppo dell’"Ente";
        • fissa annualmente l’ammontare della quota di partecipazione al "Fondo", a carico di Aderenti collettivi e Aderenti individuali;
        • definisce e sceglie le coperture assicurative con le quali attribuire le diverse prestazioni del "Fondo";
        • approva i convenzionamenti che si rendano necessari;
        • delibera eventuali modifiche dello Statuto.
      • 3.
        Le determinazioni di cui al comma che precede, lett. a), b), c), d), h), i), e n) sono assunte dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni del "Fondatore", da acquisire in via preventiva.
      • 4.
        E' facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare proprie competenze ad uno o più Consiglieri, per la valutazione dell’eventuale contenzioso e per la realizzazione di specifici progetti. Le deleghe sono comunque revocabili in qualsiasi momento.
    • Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione: convocazione – luogo di riunione

      • 1.
        Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata contenente l’indicazione degli argomenti da trattare e con preavviso minimo di cinque giorni. La lettera di convocazione può essere sostituita da messaggio inviato via e-mail, fax o telegramma.
      • 2.
        Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata via e-mail, fax o telegramma senza il rispetto del termine di preavviso di cui al comma che precede. In tal caso il Presidente deve comunicare, in apertura di adunanza consiliare, le motivazioni dell’urgenza, le quali vanno fatte constare a verbale.
      • 3.
        Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
      • 4.
        Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni a seguito di richiesta di almeno un terzo dei propri membri, avanzata per iscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, ovvero su istanza formale del Collegio dei Revisori dei Conti.
      • 5.
        Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del "Fondo" o altrove, purchè in Italia. Ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, l’adunanza consiliare si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, luogo in cui deve essere presente anche la persona chiamata a svolgere la funzione di Segretario ai sensi dell’art. 14.
    • Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione: validità delle adunanze e delle deliberazioni

      • 1.
        Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e, salvo diversa indicazione dello Statuto, su specifiche tematiche, delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio è altresì validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, veda la presenza di tutti i Consiglieri e dell’intero Collegio dei Revisori.
      • 2.
        E’ ammessa la possibilità per gli Amministratori di intervenire all’adunanza consiliare a distanza, mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione siano identificabili e che sia consentito loro di seguire la discussione e prendervi parte in tempo reale e di esprimere con contestualità il loro voto.
      • 3.
        Le deliberazioni di cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e quelle concernenti la modifica dello Statuto debbono essere assunte secondo le indicazioni del "Fondatore".
    • Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione: processi verbali

      • 1.
        Il Presidente della Fondazione propone al Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore ovvero un Segretario, che cura, anche tramite un sostituto a tal fine designato con il consenso del Consiglio d'Amministrazione, le operazioni di verbalizzazione delle riunioni nonché tutti gli altri adempimenti connessi al loro svolgimento quali, a titolo esemplificativo, la convocazione e la tenuta dei verbali.
      • 2.
        I processi verbali sono riportati in apposito libro e vengono sottoscritti dal Presidente o dalla persona chiamata a svolgere la funzione di Segretario.
    • Articolo 15 – Presidente

      • 1.
        Il Presidente è il legale rappresentante del "Fondo" di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri attribuitigli dallo Statuto, nonché quelli attinenti all’ordinaria amministrazione dell’"Ente".
      • 2.
        Il Presidente, tra l’altro, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni nonché sull’andamento dell’attività del "Fondo" e firma i documenti che comportino impegni per quest’ultimo, salvo specifiche deleghe da lui a tal fine rilasciate o funzionalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In situazioni di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole, per ratifica, alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione. La negata ratifica consiliare determina la decadenza dall’incarico del Presidente.
      • 3.
        In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue competenze sono esercitate dal Consigliere di Amministrazione più anziano per carica, ovvero per età.
      • 4.
        Il mandato del Presidente ha una durata di tre anni, salvo revoca per gravi motivi; in tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza o venir meno della carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del "Fondatore" nomina un sostituto che resta in carica sino allo spirare della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.
      • 5.
        Al Presidente competono i compensi professionali fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni del "Fondatore", nonché il rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio del mandato.
    • Articolo 16 – Presidente d’onore

      • 1.
        L’incarico di Presidente d’onore riveste carattere esclusivamente onorifico. Esso può essere attribuito, previa acquisizione preventiva di parere favorevole del "Fondatore", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
      • 2.
        Il Presidente d’onore è persona di alto profilo morale che abbia conseguito specifici meriti nei settori scientifici, sociali e culturali in cui opera l'"Ente", tanto in campo speculativo quanto operativo, ovvero persona che abbia straordinariamente contribuito allo sviluppo del "Fondo" e al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.
      • 3.
        Al Presidente d’onore non competono poteri gestionali; egli è legittimato ad intervenire nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto ma con facoltà di parola. L’indizione di riunioni consiliari gli è preventivamente comunicata con le modalità previste dall’art. 12, comma 1.
    • Articolo 17 – Direttore

      • 1.
        Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra risorse umane del "Fondatore", con la maggioranza di cui all’art. 13, comma 3. Il Consiglio stabilisce natura e durata dell'incarico.
      • 2.
        Il Direttore è responsabile operativo dell'attività dell’"Ente", di cui dirige e coordina gli uffici, rivestendo anche il ruolo di capo del personale.
      • 3.
        In particolare, nell’ambito delle direttive dei competenti organi:
        • cura la gestione amministrativa;
        • dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente;
      • 4.
        Il Direttore partecipa alle riunioni consiliari, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
    • Articolo 18 – Collegio dei Revisori dei Conti: nomina e durata in carica

      • 1.
        La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti compete al Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione al riguardo di preventive indicazioni da parte del "Fondatore".
      • 2.
        I Revisori dei Conti durano in carica tre anni, scadono il giorno di approvazione del terzo rendiconto economico e finanziario del mandato e possono essere confermati senza limiti temporali.
      • 3.
        Ciascun Revisore dei Conti deve rivestire la qualifica di Revisore Contabile. Ai componenti del Collegio competono i compensi professionali fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni del "Fondatore".
      • 4.
        Il Collegio, nella prima riunione successiva alla nomina, elegge nel proprio seno il Presidente.
      • 5.
        Le relazioni ed i verbali delle verifiche espletate dal Collegio dei Revisori dei Conti sono riportati in apposito libro e sono sottoscritti dai Revisori che le hanno realizzate.
    • Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti: compiti.

      • 1.
        Il Collegio dei Revisori dei Conti opera in conformità all’art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile. In particolare:
        • riscontra gli atti di gestione;
        • realizza periodiche verifiche di cassa;
        • accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
        • esamina il bilancio, esprimendo per iscritto al Consiglio di Amministrazione le proprie valutazioni;
        • compie ogni accertamento che reputi utile e opportuno;
      • 2.
        I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui adunanze vanno preavvertiti nelle forme e con il preavviso di cui all’art. 12, comma 1.
    • Articolo 20 – Comitato di Esperti

      • 1.
        Il "Fondo" può avvalersi di un Comitato di Esperti composto da un minimo di tre membri e da un massimo di nove, italiani ed esteri. Per il compimento di specifiche valutazioni, il Comitato può essere integrato da altri esperti, da esso individuati, che forniscano un supporto straordinario una tantum.
      • 2.
        Il Comitato è formato da tecnici di chiara fama e di comprovata esperienza del comparto sanitario, nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui all’art. 13, comma 3.
      • 3.
        Il Comitato fornisce ogni supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione per l’individuazione e lo svolgimento dell’attività dell’"Ente".
  • TIT. IV - ADESIONE AL FONDO - DIRITTI E DOVERI INERENTI – BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

    • Articolo 21 – Modalità di adesione - finanziamento delle prestazioni

      • 1.
        L’adesione al "Fondo", interviene o in via collettiva o in via individuale, secondo modalità operative stabilite dal Consiglio di Amministrazione, facendo luogo alla scelta di uno dei piani di assistenza sanitaria integrativa e/o di "LTC" e/o di altre coperture statutariamente previste.
      • 2.
        Ciascuno dei piani di cui al comma che precede è sorretto da specifico apporto contributivo.
      • 3.
        In corso di adesione i piani di copertura possono essere variati, secondo le modalità operative stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
    • Articolo 22 – Adesione collettiva: peculiarità

      • 1.
        L’adesione collettiva è attuata dalle entità giuridiche, imprese, enti o altre istituzioni, le quali, previa sottoscrizione di apposito contratto o accordo collettivo aziendale, ovvero attraverso l’adozione di specifico regolamento (nel prosieguo, per brevità, unitariamente denominati "fonte collettiva") intendono rendere i propri dipendenti e, eventualmente, i loro familiari, beneficiari delle diverse tipologie di prestazioni di carattere sanitario integrativo e/o di "LTC" e/o di altre provvidenze, offerte dal "Fondo".
      • 2.
        L’Aderente collettivo è diretto referente del "Fondo" per la propria comunità di riferimento e ne supporta l’attività attraverso la corresponsione della quota di partecipazione annua, nonché:
        • curando il puntuale versamento all’"Ente" degli inerenti contributi;
        • assolvendo ad ogni altro adempimento economico e/o amministrativo stabilito dalla "fonte collettiva" e necessario per la regolare correlazione con il "Fondo".
      • 3.
        L’adesione collettiva opera a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto al recesso dell’Aderente, da comunicare al "Fondo", entro il 31 ottobre di ciascun anno, con lettera raccomandata.
      • 4.
        L’avvenuto esercizio del diritto di recesso è condizione ostativa ad una nuova, successiva, adesione al "Fondo" da parte dell’impresa o dell’ente receduti, a meno che il Consiglio di Amministrazione non la consenta, con apposita deliberazione, in presenza di situazioni di assoluta eccezionalità.
    • Articolo 23 – Adesione collettiva: Beneficiari delle prestazioni

      • 1.
        Rivestono la qualifica di Beneficiari delle prestazioni del "Fondo" i componenti della comunità di riferimento dell’Aderente collettivo e, eventualmente, i loro familiari, giusta le previsioni della "fonte collettiva".
    • Articolo 24 – Adesione collettiva: domicilio del Beneficiario

      • 1.
        Ad ogni effetto si intende che il domicilio del Beneficiario (e, eventualmente, del suo nucleo familiare) è quello dell’Aderente collettivo.
    • Articolo 25 – Adesione collettiva: vicende estintive

      • 1.
        Oltre che per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 22, comma 2, l’adesione collettiva viene meno per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di:
        • ritardata corresponsione della quota di partecipazione annua di oltre tre mesi a decorrere dal termine di versamento fissato dal Consiglio di Amministrazione;
        • ritardato pagamento di oltre due mesi degli apporti contributivi finalizzati al finanziamento delle prestazioni;
        • comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede;
      • 2.
        L’adesione collettiva cessa in via automatica in caso di:
        • estinzione del soggetto, a qualsiasi titolo dovuta;
        • avvio di procedure di liquidazione;
        • fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive del fallimento.
      • 3.
        Tanto il recesso, quanto l’esclusione dell’Aderente non danno diritto alla ripetizione né della quota di partecipazione annua versata, né degli apporti contributivi corrisposti per il finanziamento delle prestazioni.
    • Articolo 26 – Adesione individuale

      • 1.
        L’adesione individuale è attuata volontariamente dal singolo per rendere sé stesso e, eventualmente, i propri familiari Beneficiari delle diverse tipologie di prestazioni del "Fondo".
      • 2.
        L’adesione individuale è soggetta alle peculiari modalità di accesso disposte dal Consiglio di Amministrazione e oggetto di specifica informativa preliminare nei riguardi del potenziale aderente. L’adesione opera a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto al recesso dell’Aderente, da comunicare al "Fondo" entro il 31 ottobre di ciascun anno, con lettera raccomandata.
      • 3.
        L’avvenuto esercizio del diritto di recesso è condizione tassativamente ostativa ad una nuova, successiva, adesione individuale al "Fondo".
    • Articolo 27 – Adesione individuale: vicende estintive

      • 1.
        Oltre che per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 26, comma 2, l’adesione individuale viene meno per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:
        • ritardata corresponsione della quota di partecipazione annua di oltre tre mesi a decorrere dal termine di versamento fissato dal Consiglio di Amministrazione;
        • ritardato pagamento di oltre due mesi degli apporti contributivi finalizzati al finanziamento delle prestazioni;
        • comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede;
      • 2.
        Tanto il recesso, quanto l’esclusione dell’Aderente non danno diritto alla ripetizione né della quota di partecipazione annua versata, né degli apporti contributivi corrisposti per il finanziamento delle prestazioni.
  • TIT. V - DELL’EVENTUALE CONTENZIOSO

    • Articolo 28 – Controversie

      • 1.
        In caso di controversie fra il "Fondo" e i Beneficiari in relazione all’assunto mancato o solo parziale riconoscimento di prestazioni, i Beneficiari stessi devono preliminarmente presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inoltrare entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione di reiezione della richiesta di prestazione.
      • 2.
        Il Consiglio di Amministrazione, ovvero suoi membri a tale incarico espressamente delegati dal Consiglio medesimo, si esprime in merito, se del caso anche con il supporto di consulenti, entro 60 giorni dall’avvenuto ricevimento del ricorso, rispondendo al Beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
      • 3.
        Espletata la procedura amministrativa di cui ai commi precedenti, il Beneficiario ancora insoddisfatto può attivare le controversie giudiziarie del caso.
  • TIT. VI - NORME FINALI

    • Articolo 29 – Modifiche statutarie

      • 1.
        Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. o) con la maggioranza fissata dall’art. 13, comma 3, previa acquisizione di preventivo parere favorevole da parte del "Fondatore".
    • Articolo 30 – Rinvio

      • 1.
        Il "Fondo" è retto dalle norme del presente Statuto.
  • TIT. VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    • Articolo 31 – Nomina del primo Collegio dei Revisori dei Conti

      • 1.
        In deroga al disposto dell’art. 18, comma 1, il primo Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal "Fondatore", in sede di atto costitutivo dell’"Ente".
    • Articolo 32 – Primo bilancio dell’"Ente"

      • 1.
        In deroga al disposto dell’art. 7, nell’anno di costituzione dell’"Ente" il bilancio consuntivo riguarda il periodo intercorrente tra la data di costituzione e il 31 dicembre dell’anno di costituzione medesimo.

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