FAQ per dipendenti PIANO SANITARIO 6

  • 1. Ho cambiato codice IBAN. Come posso fare per modificarlo?

    • L’IBAN può essere modificato:
      • accedendo alla sezione anagrafica della tua area riservata;
      • recandoti presso l’ufficio del personale della tua azienda e compilando la scheda di variazione anagrafica.
  • 2. Ho cambiato indirizzo. Come posso fare per comunicare la variazione?

    • Il cambio indirizzo può essere effettuato:
      • accedendo alla sezione anagrafica della tua area riservata;
      • chiamando il contact center;
      • recandoti presso l’ufficio personale della tua azienda e compilando la scheda di variazione anagrafica.
  • 3. Il versamento relativo al costo annuo del Piano Sanitario prescelto deve essere effettuato direttamente dall'azienda?

    • Si, il versamento dei contributi dovuti al Fondo è effettuato direttamente dall'azienda.
  • 4. Quando posso usufruire della copertura prevista dal piano sanitario?

    • La prestazione prevista in caso di perdita di autosufficienza (Long Term Care - LTC), secondo le definizioni specifiche del Piano Sanitario è riconosciuta dal Fondo agli Assistiti solo se l’insorgere dello stato di non autosufficienza si manifesta, per la prima volta, dopo 3 mesi dalla data di decorrenza della copertura ed in presenza di regolarità contributiva. Il periodo di carenza per la LTC non opera in caso di perdita di autosufficienza a seguito di infortunio.

      Per la garanzia Critical Illness non è previsto alcun periodo di carenza.​
  • 5. Cos'è la carenza?

    • Per carenza si intende il periodo di tempo entro il quale le coperture previste dal proprio Piano Sanitario non sono operanti e pertanto le eventuali richieste di erogazione rendita non saranno prese in considerazione dal Fondo.
  • 6. Se cesso il rapporto di lavoro con l'azienda che mi ha iscritto al fondo, ho ancora diritto ad usufruire delle prestazioni?

    • L’uscita dal Fondo per fine rapporto di lavoro determina la cessazione dell’obbligo contributivo del lavoratore e dell’azienda nonché la cessazione del diritto alle prestazioni dal mese successivo a quello in cui si è verificata l’uscita.
  • 7. Come richiedo il rimborso della prestazione sanitaria?

    • Per chiedere l'erogazione della prestazione "LTC" o della prestazione "CI" al verificarsi della condizione di non autosufficienza o alla diagnosi di grave malattia, l'Assistito deve presentare la denuncia direttamente alla compagnia Poste Vita S.p.A., soggetto a cui è demandata l'erogazione delle prestazioni.

      I moduli di denuncia per le diverse tipologie di prestazioni sono direttamente scaricabili dal sito www.postevitafondosalute.it, vanno compilati in ogni parte, secondo le istruzioni presenti nei moduli stessi e inviati in formato cartaceo, mediante raccomandata a/r a: POSTE VITA S.P.A., GESTIONE LIQUIDAZIONI VITA, VIALE BEETHOVEN, 11 - 00144, ROMA (RM).​
  • 8. Dove trovo il modulo per il rimborso?

    • Tutta la modulistica è reperibile sia nella sezione “Moduli e documenti” che nella tua area riservata del sito.
  • 9. Entro quanto tempo deve essere denunciato lo stato di non autosufficienza per avere diritto all'erogazione della rendita prevista dal piano sanitario?

    • L’iscritto al Fondo, il tutore/curatore o qualsiasi altra persona del suo ambito familiare, dovrà contattare la Compagnia Assicurativa Poste Vita e produrre i documenti richiesti entro 90 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza.
  • 10. Come faccio a visualizzare lo stato delle mie richieste di rimborso?

    • Per conoscere lo stato delle richieste è necessario chiamare il Contact Center della compagnia assicurativa Poste Vita.​
  • 11. Chi può aderire al Fondo?

    • I dipendenti di aziende, associazioni e/o altre collettività che intendono rendere i propri dipendenti e, eventualmente, i loro familiari, beneficiari delle diverse tipologie di prestazioni di carattere sanitario integrativo e/o di copertura del rischio di non autosufficienza.
  • 12. E’ possibile l’estensione al nucleo familiare?

    • SI, è possibile estendere la prestazione del Fondo ai componenti del nucleo familiare del lavoratore, con versamento della relativa contribuzione. Per nucleo familiare si intende, in via ordinaria e salvo quanto diversamente disposto dalla fonte collettiva, previo accordo preventivo tra il datore ed il Fondo:
      • il coniuge;
      • il convivente more uxorio (coppia di fatto) da almeno un anno prima dell’inizio della copertura sanitaria;
      • i figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due coniugi/conviventi e sino al compimento del 26° anno di età, ove non totalmente inabili.
      L’estensione al nucleo familiare, se richiesta, deve essere totale (cioè rivolta a tutti i componenti aventi le predette caratteristiche).
  • 13. E’ previsto un limite temporale entro cui posso iscrivere il nucleo familiare?

    • L’estensione deve avvenire contestualmente all’adesione del dipendente al Fondo o entro 2 mesi dalla variazione del proprio nucleo familiare (es. matrimonio, nascita figlio,...).
  • 14. Come faccio a dedurre i contributi versati al fondo sanitario aziendale? Devo riportare i contributi indicati nel CUD che mi ha rilasciato il datore di lavoro all'interno del modello 730/Modello 740 PF?

    • Il contributo versato annualmente dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente a monte dell’imposizione fiscale. Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, consegnerà quindi al lavoratore il modello CUD nel quale sarà già riportato in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati al Fondo che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Il lavoratore quindi non dovrà inserire nel Modello 730/Modello 740 PF i contributi in quanto già dedotti a monte dal datore di lavoro nella busta paga.
  • 15. A quanto ammonta l'importo massimo fiscalmente deducibile per i contributi versati al Fondo?

    • I contributi versati sono deducibili annualmente fino ad un massimo di € 3.615,20. La deducibilità interessa anche i contributi versati al Fondo per i componenti del nucleo familiare. Il risparmio fiscale è pari all'aliquota marginale. La deduzione è a cura del datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta.
  • 16. Come mi rimborsa il Fondo?

    • La compagnia assicurativa a cui è stata affidata la gestione della copertura, effettua il rimborso tramite bonifico bancario sul c/c del dipendente.
  • 17. Sono prossimo alla pensione: cosa devo fare?

    • Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita non prevede la possibilità per gli iscritti di proseguire volontariamente l’iscrizione dopo la fine del rapporto di lavoro. Il pensionamento, pertanto, verrà considerato alla stregua di una cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento/dimissioni. L’iscritto verrà quindi escluso dal Fondo.
  • 18. Cosa si intende per LTC?

    • La Long Term Care (LTC) rappresenta lo stato di non autosufficienza che può rendere una persona bisognosa delle cure di terzi per il resto della sua esistenza.

      Quotidianamente ogni individuo, indipendentemente dall'età, è esposto a eventi, per lo più imprevedibili, che potrebbero compromettere il sano e regolare svolgimento della vita. Un incidente, un infortunio, una malattia - anche di tipo mentale degenerativo, come l’Alzheimer o il morbo di Parkinson - possono rendere una persona non autosufficiente.
  • 19. Quando viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza?

    • Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assistito che, quale risultato di un peggioramento della funzionalità dell'organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente — da avere bisogno dell'assistenza da parte di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana , oppure, sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici riconosciuti tipo MMSE,..) con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona. Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

      Per gli assicurati minori di età, nell'ambito dell'estensione al nucleo familiare, non sono sempre valutate le «attività ordinarie della vita quotidiana» ma è considerato in Stato di Non Autosufficienza il minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età a seguito di patologia riconosciuta derivante da infortunio o malattia. Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione in cui è descritta la definizione di minore non autosufficiente per fasce di età (minori con età inferiore a 6 anni o maggiore di 6 anni).​
  • 20. Come si può utilizzare la rendita erogata?

    • La rendita erogata potrà essere utile all’Assistito per permettersi un’assistenza privata (una badante, un infermiere, un fisioterapista...) ovvero per pagare (in tutto o in parte) la retta mensile di una struttura medica specialistica limitando gli impatti economici sulla propria famiglia.
  • 21. Cosa si intende per copertura CRITICAL ILLNESS?​

    • La Critical Illness (CI) è una copertura assicurativa che prevede il pagamento di un capitale prefissato al​ verificarsi di una delle malattie gravi (cancro, infarto miocardico, ictus) indicate nelle Condizioni Generali di​ Assicurazione.

      ​ La garanzia si intende valida se la diagnosi di Grave Malattia è avvenuta, per la prima volta, in data successiva all'ingresso in copertura dell’assistito.

      ​ Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.​

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