FAQ per aziende PIANO SANITARIO 4

  • 1. Cos'è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita?

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      Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita è una fondazione senza scopo di lucro istituita da Poste Vita S.p.A. e rivolta ad aziende, associazioni e/o altre collettività che intendono rendere i propri dipendenti e, eventualmente, i loro familiari, beneficiari delle diverse tipologie di prestazioni di carattere sanitario integrativo e/o di copertura del rischio di non autosufficienza.

      Il Fondo è stato costituito al fine di erogare prestazioni di assistenza sanitaria in generale come previsto dal Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
  • 2. È ammessa l'assistibilità del singolo anche se unico rappresentante di una categoria omogenea?

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      No, l’assistibilità del singolo non è mai ammessa in quanto viene meno il principio dell’assistibilità su base collettiva prevista dall’art. 2.2 del Regolamento del Fondo.
  • 3. C’è un periodo minimo di iscrizione per l’azienda?

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      No, è facoltà del datore di lavoro recedere dall’adesione al Fondo, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno. Il recesso va comunicato con lettera raccomandata A/R, da far pervenire al Fondo stesso entro il termine perentorio del 31 ottobre dell’anno precedente. Si precisa che in deroga all’art 5.1 del Regolamento del Fondo, per le adesioni con decorrenza nel secondo semestre dell’anno, il recesso non potrà essere esercitato nel corso dell’anno di adesione.

      In mancanza di recesso, l’iscrizione prosegue di anno in anno.
  • 4. Il versamento del contributo annuo previsto dal Piano Sanitario deve essere effettuato direttamente dall’azienda?

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      Sì, il versamento dei contributi dovuti al Fondo è effettuato direttamente dall'azienda.
  • 5. Quando si versano i contributi?

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      Il contributo è annuale anticipato e determinato in fase di adesione, in base al:
      • - numero di Dipendenti;
      • - numero di nuclei familiari;
      • - periodo di inizio della copertura

      Ogni anno è previsto il versamento di un contributo provvisorio e di un contributo di regolazione a saldo.
  • 6. Se assumo un dipendente nel corso del mese, devo pagare il contributo per il mese di assunzione?

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      Per i lavoratori assunti in data successiva a quella di inizio assistenza della collettività, la decorrenza sarà il primo giorno del mese successivo a quello di assunzione, previa comunicazione da parte dell’azienda.
  • 7. Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha iscritto al Fondo, ha ancora diritto ad usufruire delle prestazioni?

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      In deroga all’art. 3.2 del Regolamento del Fondo si precisa che la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, per qualsiasi causa, determina, dal primo di gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica, il termine dell’obbligo contributivo al Fondo e del correlativo diritto alle prestazioni. Pertanto il dipendente cessato continuerà ad essere assistito fino al 31/12 dell’anno di cessazione. Il venir meno del diritto alle prestazioni da parte del dipendente comporta l’analoga contestuale cessazione nei riguardi dei componenti del nucleo familiare, se assistiti.
  • 8. Cosa accade se l’azienda non iscrive i propri dipendenti?

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      Nel caso in cui l’azienda si iscriva al Fondo e non inserisca i dati dei propri dipendenti questi non possono essere assistiti e la procedura di adesione non potrà dirsi completata.
  • 9. Cosa accade se ho effettuato un pagamento di importo inferiore da quello previsto?

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      Il Fondo, in caso di inesattezza, incompletezza o omissione del versamento, interessa tempestivamente il datore per l’inerente regolarizzazione.
  • 10. Quanto costa il piano sanitario?

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      Per conoscere tutti i costi e per maggiori informazioni si rinvia alla sezione “descrizione prodotto” del sito internet www.postevitafondosalute.it
  • 11. Cosa si intende per LTC?

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      La Long Term Care (LTC) rappresenta lo stato di non autosufficienza che può rendere una persona bisognosa delle cure di terzi per il resto della sua esistenza. Quotidianamente ogni individuo, indipendentemente dall'età, è esposto a eventi, per lo più imprevedibili, che potrebbero compromettere il sano e regolare svolgimento della vita. Un incidente, un infortunio, una malattia - anche di tipo mentale degenerativo, come l’Alzheimer o il morbo di Parkinson - possono rendere una persona non autosufficiente.
  • 12. Quando viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza?

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      Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assistito che, quale risultato di un peggioramento della funzionalità dell'organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente — da avere bisogno dell'assistenza da parte di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana , oppure, sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici riconosciuti tipo MMSE,...) con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona. Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

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