FAQ per aziende PIANO SANITARIO 1,2,3

  • 1. Cos'è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita?

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      Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita è una fondazione senza scopo di lucro istituita da Poste Vita S.p.A. e rivolta ad aziende, associazioni e/o altre collettività che intendono rendere i propri dipendenti e, eventualmente, i loro familiari, beneficiari delle diverse tipologie di prestazioni di carattere sanitario integrativo e/o di copertura del rischio di non autosufficienza.

      Il Fondo è stato costituito al fine di erogare prestazioni di assistenza sanitaria in generale come previsto dal Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
  • 2. È ammessa l’assistibilità del singolo anche se unico rappresentante di una categoria omogenea?

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      No, l'assistibilità del singolo non è mai ammessa in quanto viene meno il principio dell'assistibilità su base collettiva prevista dall'art. 2.2 del Regolamento del Fondo.
  • 3. C’è un periodo minimo di iscrizione per l’azienda?

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      No, è facoltà del datore di lavoro recedere dall'adesione al Fondo, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno. Il recesso va comunicato con lettera raccomandata A/R, da far pervenire al Fondo stesso entro il termine perentorio del 31 ottobre dell’anno precedente. In mancanza di recesso, l’iscrizione prosegue di anno in anno.
  • 4. Il versamento del contributo annuo previsto dal Piano Sanitario prescelto deve essere effettuato direttamente dall'azienda?

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      Si, il versamento dei contributi dovuti al Fondo è effettuato direttamente dall'azienda.
  • 5. Quando si versano i contributi?

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      Il contributo è trimestrale posticipato (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio- settembre; ottobre-dicembre).

      Trimestralmente, entro il 15 del mese successivo alla scadenza trimestrale (15/04, 15/07, 15/10, 15/01), il Datore versa il rateo relativo al contributo dovuto al Fondo da parte dei Dipendenti e, eventualmente, del nucleo familiare, nonché il rateo del contributo della quota di partecipazione, se dovuta.
  • 6. Se assumo un dipendente nel corso del mese, devo pagare il contributo per il mese di assunzione?

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      Per i lavoratori assunti in data successiva a quella di inizio assistenza della collettività, la decorrenza sarà il primo giorno del mese successivo a quello di assunzione, previa comunicazione da parte dell'azienda.
  • 7. Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha iscritto al Fondo, ha ancora diritto ad usufruire delle prestazioni?

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      L’uscita dal Fondo per fine rapporto di lavoro determina la cessazione dell’obbligo contributivo dell’azienda e del lavoratore, se è prevista una quota a suo carico, nonché la cessazione del diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l’uscita.
  • 8. COSA ACCADE SE L’AZIENDA NON ISCRIVE I PROPRI DIPENDENTI?

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      Nel caso in cui l’azienda si iscriva al Fondo e non inserisca i dati dei propri dipendenti questi non possono essere assistiti e la procedura di adesione non potrà dirsi completata.
  • 9. COSA ACCADE SE HO EFFETTUATO UN PAGAMENTO DI IMPORTO INFERIORE DA QUELLO PREVISTO?

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      Il Fondo, in caso di inesattezza, incompletezza o omissione del versamento, interessa tempestivamente il datore per l’inerente regolarizzazione. Ciò può comportare la sospensione dell'assistibilità fino alla interruzione secondo quanto indicato dal Piano Sanitario.
  • 10. COSA ACCADE SE INVECE HO EFFETTUATO UN PAGAMENTO DI IMPORTO SUPERIORE?

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      Se l'azienda richiede via email la restituzione di quanto versato in eccesso, indicando gli estremi del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, il movimento viene contestualmente registrato nella sezione contabile del sistema. Qualora invece non ne faccia richiesta, l'importo verrà stornato in automatico alla successiva scadenza.
  • 11. COS’È LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE?

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      Laddove previsto dal Piano Sanitario prescelto, il datore, oltre al pagamento dei relativi contributi, dovrà corrispondere una quota di partecipazione (annuale e/o una tantum, a seconda dei casi) per ciascun lavoratore, fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, unitamente alle modalità di corresponsione.
  • 12. QUANTO COSTANO I PIANI SANITARI?

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      I Piani Sanitari prevedono garanzie crescenti, che garantiscono il rimborso delle spese sanitarie sostenute e una rendita vitalizia in caso di non autosufficienza. Il Piano Sanitario 1 prevede un contributo pari a 160,00 euro all’anno per ogni singolo dipendente; Il Piano Sanitario 2 prevede un contributo pari a 480,00 euro all’anno per ogni singolo dipendente; Il Piano Sanitario 3 prevede un contributo pari a 742,00 euro all’anno per ogni singolo dipendente.

      Per il contributo relativo al nucleo familiare e per maggiori informazioni si rinvia alla sezione “descrizione prodotto” del sito internet www.postevitafondosalute.it
  • 13. Cosa si intende per LTC?

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      La Long Term Care (LTC) rappresenta lo stato di non autosufficienza che può rendere una persona bisognosa delle cure di terzi per il resto della sua esistenza.

      Quotidianamente ogni individuo, indipendentemente dall'età, è esposto a eventi, per lo più imprevedibili, che potrebbero compromettere il sano e regolare svolgimento della vita. Un incidente, un infortunio, una malattia - anche di tipo mentale degenerativo, come l’Alzheimer o il morbo di Parkinson - possono rendere una persona non autosufficiente.

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