FAQ per aziende PIANO SANITARIO 6

  • 1. Cos'è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita?

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      Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita è una fondazione senza scopo di lucro istituita da Poste Vita S.p.A. e rivolta ad aziende, associazioni e/o altre collettività che intendono rendere i propri dipendenti e, eventualmente, i loro familiari, beneficiari delle diverse tipologie di prestazioni di carattere sanitario integrativo e/o di copertura del rischio di non autosufficienza.

      Il Fondo è stato costituito al fine di erogare prestazioni di assistenza sanitaria in generale come previsto dal Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
  • 2. È ammessa l'assistibilità del singolo anche se unico rappresentante di una categoria omogenea?

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      No, l’assistibilità del singolo non è mai ammessa in quanto viene meno il principio dell’assistibilità su base collettiva prevista dall’art. 2.2 del Regolamento del Fondo.
  • 3. C’è un periodo minimo di iscrizione per l’azienda?

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      No, è facoltà del datore di lavoro recedere dall’adesione al Fondo, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno. Il recesso va comunicato con lettera raccomandata A/R, da far pervenire al Fondo stesso entro il termine perentorio del 31 ottobre dell’anno precedente. In mancanza di recesso, l’iscrizione prosegue di anno in anno.
  • 4. Il versamento del contributo annuo previsto dal Piano Sanitario deve essere effettuato direttamente dall’azienda?

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      Sì, il versamento dei contributi dovuti al Fondo è effettuato direttamente dall'azienda.
  • 5. Quando si versano i contributi?

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      Il contributo è annuale anticipato e determinato in fase di adesione in base al numero di Dipendenti; numero di Dipendenti per il quale è richiesta l’estensione al nucleo familiare; periodo di copertura; importo di rendita vitalizia mensile scelto dal Datore.
      Ogni anno è previsto il versamento di un contributo provvisorio e di un contributo di regolazione a saldo.
  • 6. Se assumo un dipendente nel corso del mese, devo pagare il contributo per il mese di assunzione?

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      Per i lavoratori assunti in data successiva a quella di inizio assistenza della collettività, la decorrenza sarà il primo giorno del mese successivo a quello di assunzione, previa comunicazione da parte dell’azienda.
  • 7. Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha iscritto al Fondo, ha ancora diritto ad usufruire delle prestazioni?

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      L’uscita dal Fondo per fine rapporto di lavoro determina la cessazione dell’obbligo contributivo dell’azienda e del lavoratore se è prevista una quota a suo carico, nonché la cessazione del diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l’uscita.
  • 8. Cosa accade se l’azienda non iscrive i propri dipendenti?

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      Nel caso in cui l’azienda si iscriva al Fondo e non inserisca i dati dei propri dipendenti questi non possono essere assistiti e la procedura di adesione non potrà dirsi completata.
  • 9. Cosa accade se ho effettuato un pagamento di importo inferiore da quello previsto?

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      Il Fondo, in caso di inesattezza, incompletezza o omissione del versamento, interessa tempestivamente il datore per l’inerente regolarizzazione. Finché la posizione non viene regolarizzata con il versamento del contributo annuo provvisorio, il processo di adesione dell’azienda non è perfezionato.
  • 10. Cosa accade se invece ho effettuato un pagamento di importo superiore?

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      Se l'azienda richiede via email la restituzione di quanto versato in eccesso, indicando gli estremi del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, il movimento viene contestualmente registrato nella sezione contabile del sistema. Qualora invece non ne faccia richiesta, l'importo verrà stornato in automatico alla successiva scadenza.
  • 11. Cos’è la quota di partecipazione?

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      Laddove previsto dal Piano Sanitario prescelto, il datore, oltre al pagamento dei relativi contributi, dovrà corrispondere una quota di partecipazione (annuale e/o una tantum, a seconda dei casi) per ciascun lavoratore, fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, unitamente alle modalità di corresponsione.
  • 12. Quanto costa il Piano Sanitario?

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      Il Piano Sanitario prevede l'erogazione di una rendita mensile vitalizia all'Assistito riconosciuto non autosufficiente e l'erogazione di un capitale fisso alla diagnosi di una grave malattia.

      L'importo della rendita mensile vitalizia assicurabile varia da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro, a scaglioni di euro 100,00.​ ​

      L'importo fisso alla diagnosi di una grave malattia è pari ad euro 10.000.​

      Per assicurare una rendita mensile vitalizia di importo pari a 1.000,00 euro al mese ed il capitale per la grave malattia, il contributo annuo per ogni singolo dipendente è pari a 100,00 euro.​

      Per conoscere tutti i costi e per maggiori informazioni si rinvia alla sezione "descrizione prodotto" del sito internet www.postevitafondosalute.it.​

  • 13. Cosa si intende per LTC?

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      La Long Term Care (LTC) rappresenta lo stato di non autosufficienza che può rendere una persona bisognosa delle cure di terzi per il resto della sua esistenza.

      Quotidianamente ogni individuo, indipendentemente dall'età, è esposto a eventi, per lo più imprevedibili, che potrebbero compromettere il sano e regolare svolgimento della vita. Un incidente, un infortunio, una malattia - anche di tipo mentale degenerativo, come l’Alzheimer o il morbo di Parkinson - possono rendere una persona non autosufficiente.
  • 14. Quando viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza?

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      Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assistito che, quale risultato di un peggioramento della funzionalità dell'organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente — da avere bisogno dell'assistenza da parte di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana , oppure, sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici riconosciuti tipo MMSE,...) con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona. Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

      Per gli assicurati minori di età, nell'ambito dell’estensione al nucleo familiare, non sono sempre valutate le «attività ordinarie della vita quotidiana» ma è considerato in Stato di Non Autosufficienza il minore che presenti delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età a seguito di patologia riconosciuta derivante da infortunio o malattia. Si rimanda nel dettaglio delle Condizioni Generali di Assicurazione la differenza di descrizione per lo Stato di non Autosufficienza per coloro che hanno meno di 6 anni o più di 6 anni.​
  • 15. Cosa si intende per copertura CRITICAL ILLNESS?​

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      La Critical Illness (CI) è una copertura assicurativa che prevede il pagamento di un capitale prefissato al​ verificarsi di una delle malattie gravi (cancro, infarto miocardico, ictus) indicate nelle Condizioni Generali di​ Assicurazione.​

      La garanzia si intende valida se la diagnosi di Grave Malattia è avvenuta, per la prima volta, in data successiva all'ingresso in copertura dell’assistito.​

      Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.​​

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